Sistema Informativo per la gestione delle richieste di contributo per interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 26, legge 27/12/2017, n.205
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Richiesta del 28-09-2020
Domanda:
Oggetto: Informazioni su Decreto Interministeriale n° 254 del 23/06/2020.
La presente per richiedere ulteriori informazioni circa l’oggetto, e più precisamente se il 50 % a carico dell’Amministrazione Comunale deve essere disponibile e attestato già alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.
Risposta:
Il 50% deve essere attestato al momento della domanda e disponibile nel momento in cui il contributo viene assegnato, ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.I. 254 del 23 giugno 2020
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Richiesta del 22-09-2020
Domanda: In riferimento al fondo demolizioni si chiede se è possibile la partecipazione al fondo per interventi di demolizione di opere abusive effettuate con termine lavori a febbraio 2020.
Risposta: il D.I. 254 del 23 giugno 2020 stabilisce, all’art. 3 c. 6, che l’affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto devono essere successivi alla domanda.
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Richiesta del 08-10-2020
Domanda: Buongiorno, con la presente sono a chiedere un chiarimento in relazione all'atto di impegno che deve assumere il Comune al momento della domanda di contributo. Dal fac-simile della domanda non riusciamo a capire se la somma che il Comune deve impegnare è pari all'importo totale dell'intervento così come risultante da quadro tecnico economico, oppure alla metà dello stesso, che sarà a carico del Comune. Nel modello della domanda infatti, alla Sezione VI, si indica quale importo dell'atto comunale la somma complessiva ipotetica di € 1.000.000,00, mentre alla Sezione VII punto B.1 si indica come somma impegnata l'importo di € 400.000,00 (in quanto, per ipotesi, € 100.000,00 provengono da un finanziamento).
Risposta: La sezione VI si riferisce all’importo complessivo dell’intervento (100%) ed è pari alla voce A della sezione VII (100%); mentre la voce B si riferisce alla copertura finanziaria e dunque alle somme già nella disponibilità del Comune al momento della compilazione della domanda, siano esse a carico di fondi propri del comune, voce B.1, o a carico di altri finanziamenti, voce B.2.
La copertura finanziaria disponibile B che il Comune deve avere per poter richiedere il contributo è pari ad almeno il 50% dell’importo indicato nella sezione VI e, quindi, alla voce A (B deve essere maggiore o uguale al 50% di A).
Pertanto, alla voce B.1, il Comune non deve indicare l’intero importo dell’intervento 100% (A), ma può indicare un importo inferiore o pari a B.
Riassumendo:
- Sez VI = Sez VII, voce A = 100% intervento
- Sez VII, voce B => 50% di A
- Sez VII, voce B.1 <= B
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Richiesta del 14-10-2020
Domanda: Considerato che le somme che i comuni devono mettere in conto sono pari al 50% del totale.
Si chiede se il comune può mettere in conto delle somme oltre che per l'esercizio 2020 e 2021 eventualmente anche per l'esercizio finanziario 2022.
Risposta: Ai fini della presentazione dell’istanza è necessario che il Comune abbia adottato un atto formale di programmazione e/o di impegno delle somme per la demolizione delle opere abusive per le quali si richiede il contributo. Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 3, del Decreto n. 254/2020, a decorrere dalla data di assegnazione del contributo:
- i Comuni hanno 12 mesi di tempo per provvedere all’affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l’impresa (comma 6);
- i Comuni hanno 24 mesi di tempo per concludere gli interventi (comma 7);
in entrambi i casi la pena è revoca del contributo concesso
Possono presentare la domanda di concessione del contributo i Comuni nel cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.
Ogni Comune può presentare una sola domanda, ma al suo interno chiedere il finanziamento per più interventi, a ciascuno dei quali corrisponde una Scheda Intervento con proprio numero ID
Il sistema permette di salvare in qualunque momento i dati inseriti ed anche di stamparne una bozza in anteprima per facilitare il lavoro di predisposizione dell’istanza
La graduatoria, che riguarderà i singoli interventi (v. faq “Si possono presentare più domande?”), applica i criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 254: innanzitutto che ci sia una demolizione per Regione, il criterio successivo è la volumetria, infine, a parità di volumetria, la data di consegna della PEC
E' possibile presentare la domanda solo durante il periodo di presentazione previsto dall'avviso. Per presentare una domanda di contributo sarà necessario disporre di una utenza valida e attivata e quindi fare riferimento all'Avviso.
Il decreto interministeriale n. 254 non pone limiti di volumetria, tuttavia stabilisce, all’art. 2, che gli abusi di grandezza superiore ai 450 mc hanno la precedenza nella graduatoria, seguiti da quelli tra 450 e 250 mc, per finire con quelli sotto i 250 mc.